Le banche garantiscono l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i beneficiari sull'intero territorio nazionale, senza alcuna discriminazione.
L’istruttoria, i termini e le condizioni dei finanziamenti Beneficiario sono negoziati e determinati dalle banche in autonomia, senza influenza alcuna da parte di CDP: le banche, infatti, esaminano le richieste e deliberano l’eventuale concessione del finanziamento con la contestuale assunzione del rischio.
Ciascuna banca deve fornire adeguata pubblicità all’iniziativa, sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione cartacea e/o via web di appositi spazi informativi.
Le banche sono, altresì, tenute ad informare la clientela dell’esistenza e delle condizioni dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP.
In ciascun contratto relativo al Finanziamento Beneficiario deve essere specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP, indicandone il relativo costo e durata, nonché il vantaggio riconosciuto al beneficiario in termini di riduzione del tasso annuo nominale (“TAN”), espresso in punti percentuali annui ovvero in basis point annui, prendendo a riferimento le condizioni standard come determinate, alla data di stipula del Finanziamento Beneficiario, dai vigenti fogli informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma aventi analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile).