Imposta di bollo
Questa sezione è dedicata alle FAQ (domande più frequenti) sul Risparmio Postale, raggruppate per prodotto e tematica. Le FAQ hanno per oggetto le principali caratteristiche finanziarie dei nostri prodotti e le procedure amministrative di interesse specifico della nostra clientela.
Sugli argomenti trattati, quando necessario, è stato indicato il riferimento normativo.
Per le informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle modalità di reclamo consulta i Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali, su poste.it e cdp.it.
Ho un vecchio Buono cartaceo sottoscritto prima del 2009 di euro 6.000,00. Devo pagare l'imposta di bollo minima di euro 34,20?
Per i BFP emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009 l'imposta è calcolata proporzionalmente sul valore nominale del singolo titolo ed è in ogni caso dovuta nella misura minima di euro 2,00, ma non è prevista la soglia di esenzione per quei buoni il cui valore di rimborso sia complessivamente non superiore a euro 5.000,00. L'imposta sul suo titolo sarà quindi di euro 6,00 per il 2012, di euro 9,00 per il 2013, e di 12,00 euro a partire dal 2014 e per gli anni successivi.
Nel mese di settembre 2013 ho sottoscritto un BFP dell'importo di euro 6.000,00. Intendo ora chiederne il rimborso anticipato. Dovendosi applicare l'imposta di bollo, il valore netto di rimborso sarà perciಠinferiore al valore nominale sottoscritto?
In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito.
Se i Buoni sono intestati a persone giuridiche è prevista un'imposta massima?
Integrando la disposizione legislativa che, per l'anno 2013, prevedeva - nel caso di buoni intestati a persona giuridiche - che l'imposta fosse dovuta nella misura massima di euro 4.500,00, a partire dall'anno 2014 la misura massima resta fissata in euro 14.000,00.
E' stata abolita l'imposta di bollo minima di euro 34,20 sui Buoni Fruttiferi Postali?
Sì, a partire dal 2014 l'imposta minima di euro 34,20 è stata abolita.
Le disposizioni di carattere fiscale contenute, da ultimo, nella Legge di Stabilità per l'anno 2014 (legge 27/12/2013, n. 147), modificano la vigente disciplina dell'imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali?
Sì, l'art. 1, commi 581 e 582, della legge di Stabilità ha modificato talune delle precedenti disposizioni legislative relative all'imposta di bollo sui BFP.
Ho sottoscritto tanti anni fa un Buono che scade nel 2015. Devo pagare l'imposta di bollo su tutti gli anni o solo dal primo gennaio 2012?
L'imposta di bollo sui BFP si applica per ogni anno di possesso a partire dal 1° gennaio 2012.
Ho un Buono dematerializzato di euro 3.000,00 e un Buono cartaceo di euro 4.000,00 che scadono in momenti diversi. Si applica in questo caso l'imposta di bollo? E in che modo?
Se il Buono cartaceo è stato sottoscritto dopo il 2009, vale lo stesso discorso fatto nel punto precedente. Altrimenti si considerano i due buoni separatamente e, per quanto riguarda il buono dematerializzato, non si applicherà l'imposta di bollo qualora il valore di rimborso sia inferiore a euro 5.000,00. In relazione al Buono cartaceo, l'imposta si applicherà nella misura di euro 4,00 nel 2012, euro 6,00 nel 2013 ed euro 8,00 negli anni successivi.
Ho due Buoni dematerializzati di euro 3.000,00 che scadono in momenti diversi. Si applica in questo caso l'imposta di bollo? E in che modo?
Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo, si avrà riguardo alla complessiva posizione finanziaria in Buoni (ad esclusione dei BFP cartacei sottoscritti prima del 2009) detenuta al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 2012. Al 31 dicembre di ciascun anno si procederà al calcolo dell'imposta dovuta che verrà determinata con rifermento al valore nominale complessivo dei titoli detenuti ed accantonata per ciascun anno. Al momento della scadenza di ciascun titolo e della annotazione del relativo importo sul Libretto o sul conto corrente postale che fungono da conto di regolamento, l'imposta di bollo verrà proporzionalmente applicata per ciascuno di essi e detratta dall'importo rimborsato. Fintanto che al 31 dicembre dell'anno considerato l'ammontare complessivo del valore di rimborso dei Buoni in essere supererà quello di euro 5.000,00 (c.d. soglia di esenzione), l'imposta verrà applicata sul valore nominale secondo quanto sopra descritto. Inoltre, fintanto che il valore di rimborso del Buono residuo si attesti al di sotto della soglia di esenzione, l'imposta non sarà dovuta per gli anni a venire.