Buoni fruttiferi postali
Questa sezione è dedicata alle FAQ (domande più frequenti) sul Risparmio Postale, raggruppate per prodotto e tematica. Le FAQ hanno per oggetto le principali caratteristiche finanziarie dei nostri prodotti e le procedure amministrative di interesse specifico della nostra clientela.
Sugli argomenti trattati, quando necessario, è stato indicato il riferimento normativo.
Per le informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle modalità di reclamo consulta i Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali, su poste.it e cdp.it.
Posso evitare che un soggetto cointestatario del Buono lo vada a rimborsare senza che io ne sia a conoscenza?
È possibile notificare un'opposizione al rimborso direttamente presso un qualunque Ufficio Postale o mediante notifica di un ufficiale giudiziario.
Per i Buoni Fruttiferi Postali emessi fino al 27.12.2000 si applica l'art. 157 del Codice Postale (D.P.R. n. 156/1973) per il rinvio contenuto nell'art. 182 dello stesso Codice, e pertanto le opposizioni al rimborso sono ammesse: a) esclusivamente da parte di ciascuno degli intestatari nel caso di Buoni emessi a favore di più persone; b) da parte dei rappresentanti legali; c) da parte di ciascun coerede, sui BFP intestati o cointestati a persone defunte; d) da parte dei titolari i cui Buoni si trovino in possesso di altre persone. Il pagamento del Buono resta bloccato fino a revoca dell'opposizione da parte di chi l'ha effettuata o su provvedimento autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria.
Per i Buoni Fruttiferi Postali emessi dal 28.12.2000 (data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 con la quale sono state abrogate alcune norme del Codice Postale, tra cui l'art. 157), non è più ammissibile l'opposizione al rimborso formulata da uno dei cointestatari con pari facoltà di riscossione o da altri aventi diritto, secondo quanto in precedenza previsto dal Codice Postale. Il rimborso di tali Buoni, sia cartacei che dematerializzati, può comunque essere impedito mediante un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ordini a Poste la sospensione del pagamento. L'Ufficio Postale non può procedere al rimborso, fino alla notifica di un successivo provvedimento di rimozione dell'impedimento.
Per i Buoni Fruttiferi Postali rappresentati da documento cartaceo emessi dal 5.9.2005, l'Ufficio Postale non procede al rimborso sia in presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia - in base alle condizioni generali di contratto per la sottoscrizione di BFP utilizzate a partire da detta data - in presenza di opposizione scritta al rimborso da parte di uno dei cointestatari o di uno degli eredi del cointestatario deceduto, o del rappresentante dell'interdetto o dell'inabilitato e ciò solo nel caso in cui si sia verificata la morte o la sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari.
Sono intestatario di un Buono Fruttifero Postale cartaceo. Mi sono accorto che i dati anagrafici riportati sul Buono sono parzialmente errati. Avrò problemi al momento del rimborso?
Al momento del rimborso è necessario presentare un certificato di "congrue generalità" rilasciato dal Comune di nascita dal quale si possa evincere che il soggetto che si presenta per il rimborso e il soggetto con le generalità riportate sul titolo sono la stessa persona.
Sono residente all’estero e sono titolare di BFP. A chi mi devo rivolgere e quale documentazione è necessaria per richiedere il rimborso di tali Buoni?
È necessario recarsi presso il Consolato italiano del paese in cui si risiede. In quella sede è necessario compilare e sottoscrivere un modulo (Delega speciale per riscuotere buoni e libretti postali). Tale modulo, autenticato dal Consolato, unitamente al titolo in originale, fotocopia di un valido documento di identità e codice fiscale dovranno essere inviati a Poste Italiane S.p.A. - DTO - SBO - Risparmio Postale e Gestito, Ufficio Buoni - Via di Tor Pagnotta, 2 - 00143 Roma. Poste Italiane, effettuato il rimborso del titolo, provvede a inviare l'importo corrispondente mediante assegno vidimato non trasferibile intestato al beneficiario o mediante bonifico estero con accredito sul conto corrente bancario in base alla scelta tra le due modalità indicata dall'avente diritto nell'apposito modulo, anch'esso reperibile presso il Consolato.
Si può modificare l'intestazione di un Buono Fruttifero Postale già sottoscritto o richiederne l'emissione in favore di altro soggetto?
Posto che i BFP sono titoli nominativi non cedibili, salvo essere trasferiti per decesso dell'intestatario ed in considerazione che il titolare di ciascun buono viene censito nell'Anagrafe generale di Poste Italiane S.p.A., non è assolutamente possibile modificare l'intestazione originaria dei titoli. In alternativa, è possibile richiedere l'emissione di un Buono in favore di altro soggetto; in tal caso, nel modulo di richiesta emissione BFP cartacei, il richiedente l'emissione deve specificare le esatte generalità dell'intestatario - cognome, nome, luogo e data di nascita - nonché presentare copia di un valido documento d'identità e del codice fiscale del soggetto al quale si intende intestare il titolo. Ciò al fine di consentire all'ufficio postale di censire in Anagrafe il titolare del rapporto.
Come faccio ad ottenere la restituzione di un Buono Fruttifero Postale a suo tempo vincolato a titolo di deposito cauzionale?
Il servizio depositi è stato espletato dalla Cassa depositi e prestiti fino al 2003 attraverso uffici decentrati del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).
A seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, intervenuta ai sensi del D.L. n. 269/2003, la titolarità del servizio depositi è stata trasferita direttamente al MEF: i richiami alla Cassa depositi e prestiti contenuti in leggi, regolamenti, provvedimenti e convenzioni vigenti sono quindi da intendersi ora riferiti al MEF.
Pertanto, per ogni informazione relativa ai depositi in argomento, è necessario prendere contatto con gli uffici del MEF di seguito indicati:
Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) per la gestione operativa del servizio (informazioni, presentazione domande e documentazioni, notizie sui pagamenti, ecc.) www.rgs.mef.gov.it;
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro - Via Casilina, n. 3 - 00182 Roma- Tel. centr. 06.476111, per il coordinamento amministrativo-contabile www.dag.mef.gov.it.
Fino a quale età del minore è possibile intestare un Buono dedicato ai minori di età ?
E' possibile intestare un Buono dedicato ai minori di età a bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 16 anni e mezzo (non compiuti o che sono compiuti nel mese di sottoscrizione).
Posso cointestare un Buono ad un minore e ad un maggiore di età?
A partire dalle emissioni del 5 ottobre 2003 non è più possibile cointestare un Buono ad un minore e ad un maggiore di età né cointestare un Buono a più minorenni.
Cosa devo fare se voglio rimborsare prima della scadenza un Buono dedicato ai minori di età?
Nel caso in cui si intenda rimborsare un Buono dedicato ai minori di età quando l'intestatario è ancora minorenne, è necessario richiedere un provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare. In tal caso sarà rimborsato il capitale e gli interessi maturati fino al momento della richiesta di rimborso. In caso di rimborso anticipato prima del compimento del 18° anno di età verrà applicato il tasso di interesse indicato nelle tabelle B e C alla sezione “condizioni economiche” del Foglio Informativo relativo alla serie di Buono sottoscritto.