Buoni Fruttiferi Postali: Faq sul risparmio postale | CDP

F.A.Q.

Buoni fruttiferi postali

Questa sezione è dedicata alle FAQ (domande più frequenti) sul Risparmio Postale, raggruppate per prodotto e tematica. Le FAQ hanno per oggetto le principali caratteristiche finanziarie dei nostri prodotti e le procedure amministrative di interesse specifico della nostra clientela.

Sugli argomenti trattati, quando necessario, è stato indicato il riferimento normativo.

Per le informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle modalità di reclamo consulta i Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali, su poste.it e cdp.it.

Cerca

Ho un Buono emesso tra il 21 settembre del 1986 e il 23 giugno del 1997 che riporta sul retro dei valori di rimborso diversi da quelli che vedo sul sito. Perché?

Gli interessi maturati sui Buoni Fruttiferi Postali emessi a favori di soggetti c.d. nettisti (ad esempio persone fisiche residenti in Italia) a partire dal 21 settembre 1986 fino al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R", ed "S") - per i primi 20 anni di vita del titolo - sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Per i Buoni della serie "S", emessi dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997, gli interessi - per i primi 20 anni di vita del titolo - sono capitalizzati annualmente, al netto dell'imposta sostitutiva.

Per i buoni emessi dal 1° luglio 1997 (serie "T" e successive), gli intessessi - per i primi 20 anni di vita del titolo - sono capitalizzati annualmente, al lordo dell'imposta sostitutiva. Quanto sopra, secondo l'art. 7, del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (G.U. n. 145/1997) il quale, nell'istituire i Buoni Fruttiferi Postali della nuova serie "T", ha così disposto: "I buoni postali della nuova serie ordinaria contraddistinti con la lettera «T», e i buoni postali della precedente serie ordinaria «S» emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997 a favore di soggetti diversi da quelli previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 maturano interessi che saranno, per i primi venti anni, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, primo comma, decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239. Per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria «S» emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997 a favore dei soggetti previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli interessi saranno, per i primi venti anni di vita del titolo, capitalizzati annualmente al netto dell'imposta sostitutiva. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". Esemplificando, il valore di rimborso netto di un Buono emesso dal 21 settembre 1986 fino al 23 giugno 1997 è calcolato capitalizzando il precedente valore di rimborso netto al tasso netto corrispondente. Il montante lordo sarà invece uguale al precedente valore di rimborso netto capitalizzato al tasso lordo relativo.

Per un Buono emesso, invece, dal 24 giugno 1997 il valore di rimborso lordo sarà uguale al precedente valore di rimborso lordo capitalizzato al tasso lordo relativo. Mentre il valore di rimborso netto sarà pari al valore di rimborso lordo dello stesso periodo al netto dell'imposta sostitutiva.

Come faccio a calcolare il valore di rimborso del BFP in mio possesso?

I Fogli Informativi, disponibili per i Buoni emessi dal 28/12/2000, riportano i coefficienti di capitalizzazione. Il valore di rimborso è il prodotto tra l'importo del buono sottoscritto e il coefficiente di capitalizzazione corrispondente. La tabella riporta sia il coefficiente lordo che netto, quest'ultimo da utilizzare per il calcolo dell'importo netto rimborsabile. In alternativa e per i Buoni emessi anche antecedentemente alla data riportata è possibile visionare lo sviluppo dei valori di rimborso su questo sito internet e su quello della Cassa depositi e prestiti nelle sezioni dedicate al calcolo dei rendimenti.

I Buoni Fruttiferi Postali possono cadere in prescrizione?

Sì, i diritti dei titolari del Buono Fruttifero Postale al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del Buono.

I Buoni Fruttiferi Postali, una volta prescritti, non possono pertanto essere più riscossi (vedi anche  Comunicato Stampa N° 260 del 30 dicembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Circolare del Ministero del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 novembre 2010).

In particolare:

  • per quanto riguarda i Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi fino al 13 aprile 2001 e non riscossi entro il predetto termine di dieci anni dalla relativa data di scadenza, si prescrivono in favore del MEF; quelli cartacei emessi dal 14 aprile 2001 e non riscossi entro il predetto termine di dieci anni dalla relativa data di scadenza sono comunicati al MEF ed il relativo importo è versato al Fondo istituito presso il MEF (ai sensi dell’art. 1, comma 345-quinquies, L. 23 dicembre 2005, n. 266).
  • per quanto riguarda i Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati, non decorre il termine di prescrizione in quanto, alla relativa scadenza, vengono rimborsati automaticamente a favore del titolare mediante accredito sul Libretto di Risparmio Postale o conto corrente BancoPosta di regolamento.

Per maggiori informazioni consulta l'Avviso Buoni prescritti e l'Avviso alla clientela dei Buoni fruttiferi postali cartacei di prossima Prescrizione e Scadenza disponibili presso gli Uffici Postale e sul sito www.poste.it.

Ho alcuni Buoni Fruttiferi Postali della tipologia "a termine" emessi nel periodo 1986/1987/1988; è possibile rimborsare questi buoni anche se prescritti?

Non è possibile rimborsare un BFP prescritto. Più in dettaglio, con la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) i BFP emessi fino al 13/04/2001, inclusi i Buoni a termine emessi nel periodo 1986-1988, sono stati trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze (consulta l'elenco), equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto disciplinati dalle medesime norme. In particolare, per quanto riguarda la prescrizione dei titoli del debito pubblico si applicano le norme previste nel Codice Civile (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398). Per completezza si riporta inoltre il link al Comunicato Stampa N° 260 del 30 dicembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Che cos'è il Piano di Risparmio per la sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali?

È il servizio ("PdR") offerto da Poste Italiane per l'acquisto di Buoni emessi in forma dematerializzata mediante un programma di sottoscrizioni periodiche. Per l'apertura di un Piano di Risparmio è necessaria la titolarità con pari intestazione di un conto corrente postale o di un Libretto di risparmio postale sul quale vengono contabilmente regolate le operazioni di addebito relative alla sottoscrizione dei Buoni.

Attualmente sono disponibili due diversi Piani di Risparmio:

-"Piccoli e Buoni", che permette la sottoscrizione di Buoni dedicati ai minori e che necessita anche di un Libretto Speciale dedicato ai minori su cui verranno collegati i diversi Buoni sottoscritti;

-"risparmiosemplice”, riservato esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni, che permette la sottoscrizione di Buoni 4 anni risparmiosemplice.

Ho sottoscritto un Buono Fedeltà. Sono certo del conseguimento del tasso maggiorato previsto per tale tipologia di buono?

Il riconoscimento del tasso maggiorato previsto per tale tipologia di buoni, resta subordinato al positivo accertamento, effettuato da Poste Italiane, della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per la sottoscrizione di tale tipologia di buoni.

È possibile verificare se esistono Buoni Fruttiferi Postali intestati e/o cointestati a me? Se sì, a chi mi devo rivolgere e quali sono i costi?

È possibile presentare apposita richiesta presso qualunque ufficio postale finalizzata a determinare l'esistenza e la vigenza di BFP. Tale ricerca comporta il pagamento di una commissione che varia in base al numero di uffici postali coinvolti nella ricerca. In generale, si consiglia di individuare più informazioni possibili (località di sottoscrizione, periodo, anche se non la data esatta, ecc. ...) al fine di agevolare la ricerca.

Ho smarrito un Buono Fruttifero Postale. Cosa devo fare per richiederne il duplicato?

È possibile richiedere il duplicato di BFP smarriti/sottratti/distrutti previo espletamento della procedura di ammortamento, secondo le norme contenute nella Legge 30 luglio 1951, n. 948. La duplicazione può essere richiesta presso qualunque ufficio postale mediante compilazione e sottoscrizione della denuncia di perdita sulla quale devono essere indicati gli estremi necessari per l'identificazione del Buono e, sommariamente, le circostanze dell'evento nonché, solo in caso di sottrazione, gli estremi della denuncia presentata agli Organi di Pubblica Sicurezza. La richiesta deve essere fatta dall'intestatario o da un suo procuratore (da tutti gli intestatari in caso di Buoni cointestati), nel caso di un intestatario minore di età dai genitori in qualità di esercenti la patria potestà, da tutti gli eredi in caso di titoli caduti in successione. Secondo la normativa vigente, l'ufficio postale provvede a affiggere nei propri locali aperti al pubblico un "avviso/diffida" per 30 giorni consecutivi nel caso di Buoni dal valore nominale inferiore a 516,46 euro (1.000.000 di lire) o 90 giorni consecutivi nel caso di Buoni dal valore nominale uguale o superiore a 516,46 euro (1.000.000 di lire). Trascorso tale periodo è possibile il rilascio del duplicato. La duplicazione del Buono cartaceo comporta il pagamento di euro 1,55 indipendentemente dal valore nominale dello stesso.


1 2 3 4 5